Care compagne e compagni,

 

Di seguito trovate due schede che penso siano interessanti per chi segue le implicazioni e le applicazioni della legge razzista.

Ciao, buon lavoro e buone vacanze

lunedì 22 luglio 2002 Luigino

 

LEGGE BOSSI FINI  OSSERVAZIONI DI PAOLO BONETTI – ASGI  020716
Carissimi,
un quarto d'ora fa il Senato ha approvato definitivamente il ddl in materia
in materia di immigrazione ed asilo, al quale stamane è stato aggiunto un
odg che impegna il Governo ad adottare contestualmente all'entrata in
vigore della legge un provvedimento di regolarizzazione dei lavoratori
irregolarmente presenti sul territorio nazionale secondo modalità analoghe
a quelle previste per le colf e le badanti.
Riassumo allora i termini dei prossimi mesi:
1) Entro 30 giorni (cioè al più tardi entro il 10 agosto) il Presidente
della Repubblica deve promulgare la nuova legge o - caso raro - chiederne
alle Camere un riesame.
2) dalla data di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
decorrono 30 giorni entro i quali il Ministro della Giustizia deve
provvedere alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale
(potrebbe essere fatta anche al più tardi entro il 10 settembre proprio per
dare al Governo il tempo per predisporre il D.M. Lavoro necessario per gli
adempimenti amministrativi relativi alla regolarizzazione prevista nel ddl
e per aver tempo per risolvere il problema politico dell'adozione di un
D.L. per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri diversi dalle colf e
badanti)
3) poichè il testo legislativo non prevede un termine diverso la legge
entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione (cioè al più tardi entro
il 25 settembre), salvo che i 2 articoli relativi alla disciplina del
diritto d'asilo per i quali fino all'entrata in vigore del regolamento di
attuazione continuano ad applicarsi le norme originali del 1990-1998 ;
4) entro 4 mesi dalla pubblicazione della nuova legge (cioè al più tardi
entro la fine gennaio 2003) il Governo, sentito il parere del Consiglio di
Stato, deve adottare il regolamento di attuazione della nuova legge,
concernente le procedure informatiche
5) entro 6 mesi dalla pubblicazione della nuova legge (potremmo essere
arrivati a fine marzo 2003) il Governo, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve esprimersi entro 45 giorni, deve adottare il regolamento
modificativo del regolamento di attuazione del T.U.
6) entro 6 mesi dalla pubblicazione della nuova legge (cioè al più tardi
entro la fine marzo 2003) il Governo, sentito il parere del Consiglio di
stato che deve esprimersi entro 45 giorni, deve adottare il regolamento di
attuazione delle nuove norme sull'asilo, alla cui entrata in vigore quelle
norme saranno applicabili
A tutto ciò si aggiunga che nel frattempo potrebbero entrare in vigore
molte direttive comunitarie in materia di immigrazione ed asilo che
dovrebbero comportare l'obbligo per l'Italia di apportare entro termini
piuttosto brevi nuove ed ulteriori modifiche legislative alle norme in
materia di immigrazione ed asilo, poichè la nuva legge contyrasta in molte
parti con le proposte di direttive comunitarie.
Infatti il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia nel giugno 2002 ha
formalmente richiesto di adottare definitivamente:
a) entro il dicembre 2002 la proposta di direttiva sullo Stato responsabile
dell'esame della domanda d'asilo (Dublino II), COM (2001) 447 del 26 luglio
2001;
b) entro il giugno 2003
1) la proposta di direttiva sulla definizione di rifugiato e sul contenuto
dello status, proposta di direttiva COM (2001) 510 del 12 settembre 2001
2) la proposta di direttiva relativa al ricongiungimento familiare,
proposta modificata di direttiva COM (2002) 225 del 3/05/2002
3) la proposta di direttiva relativa allo status dei residenti di lungo
periodo, proposta di direttiva COM (2001) 127 del 13/3/2001
c) entro il 2003 la proposta di direttiva relativa alle procedure per
l'esame delle domande di asilo, Proposta modificata COM (2002) 326 del 18
giugno 2002
L'approvazione della legge non è dunque l'ultima parola, perchè potrebbe
trattarsi di una legge molto provvisoria.
Paolo Bonetti

 

 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI

Uno dei provvedimenti concreti che seguirà all'emanazione del testo di riforma contenuto nel ddl Bossi-Fini e che interessa nell'immediato un gran numero di famiglie italiane e soprattutto tantissimi stranieri è la tanto attesa regolarizzazione dei collaboratori domestici e delle badanti, ovvero coloro che assistono persone anziane e disabili.

COME REGOLARIZZARE COLF E BADANTI
Il rapporto di lavoro deve sussistere da tre mesi prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il datore di lavoro ha due mesi di tempo, dopo l'emanazione definitiva (pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale) del ddl Bossi-Fini, per denunciare il rapporto di lavoro all'Ufficio Territoriale della Prefettura, competente in materia di immigrazione.

La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Essa deve contenere:

1.

le generalità del datore di lavoro e del lavoratore;

2.

la tipologia di impiego;

3.

la retribuzione convenuta (in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento);

4.

l'attestato di pagamento di un contributo forfettario pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato;

5.

l'impegno a stipulare il contratto di soggiorno per un anno;

6.

la certificazione medica della patologia o della disabilità della persona da assistere (qualora si tratti di regolarizzazione di badanti).

La sanatoria prevede la regolarizzazione di un solo colf per famiglia, mentre i badanti possono essere anche di più se ve ne è una effettiva necessità.

Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio - verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo - che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la prefettura - ufficio territoriale del Governo - invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive.

Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Una badante percepisce da un minimo di 671,39 ad un massimo di 826,33 euro al mese.

In caso di regolare contribuzione, allo Stato andrebbero versati 0,84 euro per ogni ora di lavoro, di cui 0,17 a carico del lavoratore straniero.

Gli importi e le contribuzioni sono stati di recente aggiornati dall'Inps, sulla base delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie; la variazione, pari al 2,7 per cento, ha portato alla rideterminazione delle fasce di reddito utili ai fini del calcolo contributivo orario per colf e assistenti domiciliari.

Le novità sono contenute nella circolare Inps n.56 del 22 marzo 2002, che prende in considerazione anche la categoria dei lavoratori extracomunitari. La circolare si può leggere sul sito web dell'Istituto di previdenza: www.inps.it

Da www.adottaunacolf.it domenica 21 luglio 2002