[Bsf] Gli articoli 33 e 34 della Costituzione

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Dom 22 Feb 2009 12:14:09 CET


Gli articoli 33 e 34 della Costituzione

di Sergio Lariccia*

La Carta costituzionale prevede un sistema educativo di istruzione e

formazione, consistente nel complesso di diritti, doveri e libertà previsti nei

confronti di vari soggetti, pubblici e privati: gli artt. 33 e 34 devono essere

considerati in coerenza con i principi contenuti in altre disposizioni

costituzionali (innanzi tutto, gli artt. 2, 3 e 21) e tenendo presenti la riforma

costituzionale attuata a seguito dell'entrata in vigore della legge

costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della

parte seconda della Costituzione, e la grande importanza che assume il

passaggio dal sistema della scuola di Stato al sistema nazionale di

istruzione, fondato sul principio di autonomia delle scuole.

Libertà di insegnamento nella scuola

L'art. 33, c. 1, garantisce la libertà di insegnamento, con una disposizione

che, considerando tale libertà in stretta connessione con la libertà dell'arte e

della scienza, non consente la previsione di limiti concettualmente

incompatibili con l'arte e con la scienza.

La libertà di insegnamento nella scuola merita una considerazione

particolare rispetto alle altre libertà costituzionali, perché il rapporto di

insegnamento/apprendimento presuppone una differenza di cognizioni e di

preparazione tra chi insegna e chi impara che rende necessarie la tutela

morale nei confronti di questa seconda categoria di soggetti e la garanzia

dell'esigenza di protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31 cost.). Con

una disposizione che assume grande importanza in materia scolastica, il

legislatore, nell'art. 1 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che l'esercizio

della libertà di insegnamento è diretto a promuovere , attraverso un

confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità

degli alunni e che tale azione di promozione è attuata nel rispetto della

coscienza morale e civile degli alunni.

Il rapporto tra istruzione pubblica e istruzione privata

Un problema che rappresenta tuttora una delle questioni più discusse e

controverse della politica scolastica del nostro paese è quello del rapporto

tra istruzione pubblica e istruzione privata. La Costituzione prevede un

sistema pluralistico tendente a garantire il diritto dei bambini e dei ragazzi

di iscriversi alle scuole e alle università ispirate liberamente ai vari

orientamenti di pensiero politico-sociali diffusi nel paese. L'ammissibilità di

scuole impegnate ideologicamente, che è conforme all'orientamento

pluralistico della nostra società e del nostro ordinamento, pone il problema

dei criteri con i quali valutare le ipotesi di eventuale contrasto tra gli

orientamenti ideologici della direzione della scuola e quelli dei docenti che

prestano la loro attività all'interno della scuola: ed è questione di non facile

soluzione quella di considerare quali limiti, nelle scuole private, la libertà di

insegnamento possa legittimamente subire per effetto dell'obbligo

contrattuale, eventualmente assunto dal docente, di orientare

l'insegnamento in conformità all'indirizzo ideologico della direzione della

scuola. La Corte costituzionale, con sentenza n. 195 del 1972, in relazione a

un famoso caso verificatosi nell'Università cattolica di Milano, ha stabilito

che sussiste il potere delle università libere di verificare la conformità degli

indirizzi ideologici o religiosi del docente rispetto a quelli che caratterizzano

l'istituto di istruzione e, in caso di contrasto, di interrompere il rapporto di

lavoro con il docente; a mio avviso è invece più esatta la tesi che sulla

libertà collettiva della scuola ritiene prevalente la libertà del docente nella

scuola: un'opinione coerente con il principio, caratteristico degli ordinamenti

democratici contemporanei, per quale la libertà individuale merita tutela

anche nelle ipotesi in cui possa derivarne un sacrificio della libertà collettiva.

Il costituente ha stabilito, nell'art. 33 cost., cc. 3 e 4, che gli enti e i privati

sono liberi di istituire scuole ed istituti di educazione, purché non ne derivi

alcun onere finanziario per lo Stato, e che le scuole private e i loro alunni

hanno diritto a un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni

delle scuole statali, e, nell'art. 34, che la scuola è aperta a tutti, che

l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e

gratuita, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno di diritto

di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo

questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze,

che devono essere attribuite per concorso.

Gli artt. 33 e 34 cost. rappresentano la risultante delle diverse tendenze

emerse all'Assemblea costituente in materia scolastica. Per quanto in

particolare si riferisce al divieto di sovvenzioni alle scuole private, è da

ricordare che esso è stato, sin dai primi anni dopo l'entrata in vigore della

Costituzione, costantemente aggirato per ogni ordine e grado di scuola; nel

periodo più recente, anche a seguito della crescente contestazione dello

'statalismo' e del 'centralismo', si è sollecitato un profondo ripensamento dei

rapporti pubblico/privato nell'ambito scolastico (si ricorda a proposito

l'importante legge del 10 marzo 2000, n. 62, contenente le norme sulla

parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio).

Intervento educativo privato «senza oneri per lo Stato

Ma ogni testo di legge e, a maggior ragione, il testo di una disposizione

inserita in una costituzione 'rigida', qual è quella italiana, va interpretato

anzitutto per quel che dice, e in modo che quel che dice abbia un significato

e non si risolva in un'interpretazione esattamente contrastante con le

espressioni usate nel testo. Senza vuol dire senza; scuola privata vuol dire

scuola privata e non può significare scuola pubblica (non statale); e oneri

per lo stato sono non soltanto i diretti finanziamenti, ma anche gli esoneri

fiscali e tutte le agevolazioni che comportino un aggravio del bilancio

statale.

Qualunque riforma normativa riguardante il problema della politica

scolastica deve essere impostata tenendo presente che la Costituzione

disciplina diversamente la scuola pubblica e la scuola privata, che sono

istituzioni obiettivamente diverse, e stabilisce che l'intervento educativo

privato debba avvenire «senza oneri per lo Stato» (art. 33, c. 3): la scuola

privata non ha dunque diritto a ricevere contributi economici da parte

dell'erario, anche se sovvenzioni possono essere concesse per soddisfare le

legittime aspettative delle popolazioni di fruire del diritto allo studio.

É necessario, inoltre, considerare che solo nella scuola 'pubblica' possono

liberamente convivere diverse posizioni culturali e ideali; ed è la scuola

pubblica che, nonostante tutti i suoi malanni, resta ancora la soluzione

preferibile per la formazione e l'educazione delle giovani generazioni.
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