[Bsf] Gli articoli 33 e 34 della Costituzione
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Dom 22 Feb 2009 12:14:09 CET
Gli articoli 33 e 34 della Costituzione
di Sergio Lariccia*
La Carta costituzionale prevede un sistema educativo di istruzione e
formazione, consistente nel complesso di diritti, doveri e libertà previsti nei
confronti di vari soggetti, pubblici e privati: gli artt. 33 e 34 devono essere
considerati in coerenza con i principi contenuti in altre disposizioni
costituzionali (innanzi tutto, gli artt. 2, 3 e 21) e tenendo presenti la riforma
costituzionale attuata a seguito dell'entrata in vigore della legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della
parte seconda della Costituzione, e la grande importanza che assume il
passaggio dal sistema della scuola di Stato al sistema nazionale di
istruzione, fondato sul principio di autonomia delle scuole.
Libertà di insegnamento nella scuola
L'art. 33, c. 1, garantisce la libertà di insegnamento, con una disposizione
che, considerando tale libertà in stretta connessione con la libertà dell'arte e
della scienza, non consente la previsione di limiti concettualmente
incompatibili con l'arte e con la scienza.
La libertà di insegnamento nella scuola merita una considerazione
particolare rispetto alle altre libertà costituzionali, perché il rapporto di
insegnamento/apprendimento presuppone una differenza di cognizioni e di
preparazione tra chi insegna e chi impara che rende necessarie la tutela
morale nei confronti di questa seconda categoria di soggetti e la garanzia
dell'esigenza di protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31 cost.). Con
una disposizione che assume grande importanza in materia scolastica, il
legislatore, nell'art. 1 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che l'esercizio
della libertà di insegnamento è diretto a promuovere , attraverso un
confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità
degli alunni e che tale azione di promozione è attuata nel rispetto della
coscienza morale e civile degli alunni.
Il rapporto tra istruzione pubblica e istruzione privata
Un problema che rappresenta tuttora una delle questioni più discusse e
controverse della politica scolastica del nostro paese è quello del rapporto
tra istruzione pubblica e istruzione privata. La Costituzione prevede un
sistema pluralistico tendente a garantire il diritto dei bambini e dei ragazzi
di iscriversi alle scuole e alle università ispirate liberamente ai vari
orientamenti di pensiero politico-sociali diffusi nel paese. L'ammissibilità di
scuole impegnate ideologicamente, che è conforme all'orientamento
pluralistico della nostra società e del nostro ordinamento, pone il problema
dei criteri con i quali valutare le ipotesi di eventuale contrasto tra gli
orientamenti ideologici della direzione della scuola e quelli dei docenti che
prestano la loro attività all'interno della scuola: ed è questione di non facile
soluzione quella di considerare quali limiti, nelle scuole private, la libertà di
insegnamento possa legittimamente subire per effetto dell'obbligo
contrattuale, eventualmente assunto dal docente, di orientare
l'insegnamento in conformità all'indirizzo ideologico della direzione della
scuola. La Corte costituzionale, con sentenza n. 195 del 1972, in relazione a
un famoso caso verificatosi nell'Università cattolica di Milano, ha stabilito
che sussiste il potere delle università libere di verificare la conformità degli
indirizzi ideologici o religiosi del docente rispetto a quelli che caratterizzano
l'istituto di istruzione e, in caso di contrasto, di interrompere il rapporto di
lavoro con il docente; a mio avviso è invece più esatta la tesi che sulla
libertà collettiva della scuola ritiene prevalente la libertà del docente nella
scuola: un'opinione coerente con il principio, caratteristico degli ordinamenti
democratici contemporanei, per quale la libertà individuale merita tutela
anche nelle ipotesi in cui possa derivarne un sacrificio della libertà collettiva.
Il costituente ha stabilito, nell'art. 33 cost., cc. 3 e 4, che gli enti e i privati
sono liberi di istituire scuole ed istituti di educazione, purché non ne derivi
alcun onere finanziario per lo Stato, e che le scuole private e i loro alunni
hanno diritto a un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
delle scuole statali, e, nell'art. 34, che la scuola è aperta a tutti, che
l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno di diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.
Gli artt. 33 e 34 cost. rappresentano la risultante delle diverse tendenze
emerse all'Assemblea costituente in materia scolastica. Per quanto in
particolare si riferisce al divieto di sovvenzioni alle scuole private, è da
ricordare che esso è stato, sin dai primi anni dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, costantemente aggirato per ogni ordine e grado di scuola; nel
periodo più recente, anche a seguito della crescente contestazione dello
'statalismo' e del 'centralismo', si è sollecitato un profondo ripensamento dei
rapporti pubblico/privato nell'ambito scolastico (si ricorda a proposito
l'importante legge del 10 marzo 2000, n. 62, contenente le norme sulla
parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio).
Intervento educativo privato «senza oneri per lo Stato
Ma ogni testo di legge e, a maggior ragione, il testo di una disposizione
inserita in una costituzione 'rigida', qual è quella italiana, va interpretato
anzitutto per quel che dice, e in modo che quel che dice abbia un significato
e non si risolva in un'interpretazione esattamente contrastante con le
espressioni usate nel testo. Senza vuol dire senza; scuola privata vuol dire
scuola privata e non può significare scuola pubblica (non statale); e oneri
per lo stato sono non soltanto i diretti finanziamenti, ma anche gli esoneri
fiscali e tutte le agevolazioni che comportino un aggravio del bilancio
statale.
Qualunque riforma normativa riguardante il problema della politica
scolastica deve essere impostata tenendo presente che la Costituzione
disciplina diversamente la scuola pubblica e la scuola privata, che sono
istituzioni obiettivamente diverse, e stabilisce che l'intervento educativo
privato debba avvenire «senza oneri per lo Stato» (art. 33, c. 3): la scuola
privata non ha dunque diritto a ricevere contributi economici da parte
dell'erario, anche se sovvenzioni possono essere concesse per soddisfare le
legittime aspettative delle popolazioni di fruire del diritto allo studio.
É necessario, inoltre, considerare che solo nella scuola 'pubblica' possono
liberamente convivere diverse posizioni culturali e ideali; ed è la scuola
pubblica che, nonostante tutti i suoi malanni, resta ancora la soluzione
preferibile per la formazione e l'educazione delle giovani generazioni.
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